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Cos’è e come si fa?

Il testamento o lascito solidale è un documento con cui si esprime la volontà di lasciare post mortem i propri beni, o anche solo una parte, ad uno o più enti benefici di cui si vuole sostenere la causa: una donazione spontanea, un gesto di profonda generosità.

Non è necessario lasciare ingenti somme o patrimoni per portare un beneficio concreto nel lavoro quotidiano di un ente come San Patrignano: anche un piccolo contributo può fare la differenza per aiutare tanti giovani in difficoltà che partecipano alle attività della Comunità.

Il lascito può essere scritto personalmente o presso un notaio, modificato e persino annullato in qualsiasi momento. Se scritto di proprio pugno, andrà poi depositato presso una persona di fiducia o, ancor meglio, presso un Notaio.

È importante sapere che il lascito solidale non lede in alcun modo i diritti degli eredi, tutelati per legge dall’esistenza della “quota legittima”, e che tutti i lasciti a San Patrignano sono esenti da tasse e imposte di successione (D.lgs n. 460 del 4/12/1997).

RICORDA:

Affinché un lascito sia considerato valido, è necessario indicare chiaramente l’organizzazione beneficiaria.

Se vuoi includere San Patrignano nel tuo lascito, utilizza questi dati:

Comunità San Patrignano | Codice Fiscale 91030420409

Dopo che avrai fatto il tuo lascito, ricorda sempre di avvisare l’organizzazione che hai deciso di aiutare.

Cosa puoi lasciare?

Somma di denaro
TFR, azioni, fondi e
titoli d’investimento.
Un bene mobile
Un arredo, un’opera
d’arte o un gioiello.
Un bene immobile
Un appartamento
o un terreno.
Polizza vita

Una polizza vita, indicando San Patrignano come beneficiario.

Quali tipi di testamento esistono?

Il testamento olografo

La forma più semplice consiste nello scrivere a mano il testo su un foglio di carta, datandolo e firmandolo per esteso, così da garantirne l’autenticità. Per maggiore sicurezza, si consiglia di redigere due copie originali, una delle quali può essere depositata presso un Notaio per una conservazione più sicura.

Il testamento pubblico

Redatto dal Notaio alla presenza di due testimoni, che non siano parenti né beneficiari del lascito, e depositato presso il suo studio, offre tutte le garanzie formali di un atto pubblico. Il Notaio, inoltre, può suggerire le soluzioni migliori nel rispetto della normativa vigente.

Successione legittima

Coniuge

Coniuge e ascendenti

Coniuge e figlio

Coniuge e figli

Faq

Chi può fare testamento?

Tutti possono fare testamento, ad eccezione di minorenni e di chi non è in grado di intendere e di volere. Chi, per problemi fisici, è impossibilitato a scrivere o firmare, può recarsi da un notaio per far redigere un testamento pubblico alla presenza di due testimoni.

In assenza di un testamento valido, oppure quando questo esiste ma non dispone dell’intera eredità del defunto, il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote previste dal Codice Civile. I familiari che ereditano per legge sono: coniuge, figli, fratelli (se mancano i figli), ascendenti (se mancano i figli) o altri parenti via via più lontani, entro il 6° grado (solo se unici eredi). Nel caso non ci siano eredi, i beni sono devoluti a favore dello Stato.

La “quota legittima” è la parte di eredità riservata, per legge, ai soggetti legittimari, ovvero coloro che hanno sempre diritto ad una quota dell’eredità, anche in presenza di un qualunque tipo di testamento: coniugi o i soggetti uniti civilmente, i figli e i genitori (solo se mancano i figli). Per chi fa un lascito, esiste anche una “quota disponibile” di cui disporre liberamente individuando come beneficiari soggetti diversi dai legittimari, destinandola, per esempio, a un ente come San Patrignano.

Il testamento è considerato nullo quando manca la firma o la data oppure, nel caso del testamento olografo, quando non è scritto interamente dal testatore. Non è valido nemmeno quando i beneficiari sono indicati in modo generico e non sono identificabili in modo chiaro. Se il lascito contiene delle disposizioni illecite, queste (e solo queste) non sono valide.

Sì, è modificabile in qualunque momento e per qualsiasi ragione si cambi idea.

Il coniuge separato ha gli stessi diritti alla successione del coniuge non separato, a meno che non gli si sia stata imputata la separazione e, in tal caso, perde ogni diritto sull’eredità. Il coniuge divorziato, in linea generale, non ha invece diritti ereditari perché non esiste più il vincolo matrimoniale.

è possibile, semplicemente indicando l’ente prescelto come beneficiario del premio dell’assicurazione sulla vita. Si ricorda che la polizza vita non rientra nell’asse ereditario e che dunque non è rivendicabile dagli eredi legittimari.
A meno che non siano attinenti alle attività della Comunità, San Patrignano è solita metterli in vendita per finanziare i progetti di recupero e prevenzione.

Un legato testamentario è una disposizione testamentaria specifica per lasciare un determinato bene o una somma di denaro o titoli, a una persona o a un ente, senza però nominarli eredi.

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